La recente esperienza giudiziaria ha posto allattenzione una interessante questione. Unamministrazione ha espropriato la proprietà privata per la realizzazione di unopera pubblica. Ha emesso il decreto di esproprio ed ha offerto lindennità provvisoria di esproprio, rifiutata dal proprietario perché ritenuta sottostimata, che ha successivamente depositata al Ministero dellEconomia e Finanze. A seguito di una nuova, diversa e sopraggiunta rivalutazione del progetto, lamministrazione ha comunicato al proprietario la decisione di non voler più realizzare lopera pubblica e lintenzione di valutare la possibilità di revocare il decreto di esproprio, restituendo i beni espropriati al proprietario ed addirittura con la pretesa di riavere indietro lindennità di esproprio. La risposta al quesito è semplice e perentoria. Non è consentito alla pubblica amministrazione revocare il decreto di esproprio a seguito di un ripensamento sulla opportunità e convenienza dellopera pubblica. La nuova e diversa rivalutazione del progetto rappresenta unoperazione squisitamente economica, per effetto della quale lamministrazione ritiene ora non conveniente ciò che in precedenza aveva invece valutato utile e conveniente. La revoca del decreto di esproprio rappresenta invece unoperazione giuridica del tutto diversa, per effetto della quale lamministrazione, dopo che il decreto di esproprio ha prodotto ed esaurito in via istantanea i suoi effetti e dunque dopo che essa è diventata proprietaria dei beni già appartenenti al privato, ora pretende di poter costringere il proprietario a riacquistarne la titolarità, addirittura anche con la restituzione dellindennità di esproprio nel mentre ricevuta in pagamento a titolo di acconto o di saldo. L`art. 21 quinquies, comma 1, della legge n. 241/1990, che disciplina l`istituto generale della revoca dell`atto amministrativo, limita il campo dei provvedimenti revocabili ai provvedimenti ad efficacia durevole, cioè quelli in grado di produrre ancora i propri effetti nel momento in cui lamministrazione ne valuta la perdurante operatività. Pertanto, restano fuori dalla previsione i provvedimento ad efficacia istantanea, quelli cioè interamente già eseguiti che hanno esaurito tutta la loro efficacia e quelli che hanno determinato una consumazione del potere in capo all`autorità emanante. Nella fattispecie in esame, la revoca inciderebbe su un provvedimento (decreto di esproprio) avente non efficacia durevole nel tempo, bensì "efficacia istantanea" che ha già prodotto ed esaurito i suoi effetti tipici, ossia l`estinzione del diritto di proprietà del privato e l`acquisizione del bene da parte dell`amministrazione (artt. 23 comma 1 lett. f) e h) ed art. 24 del d.p.r. n. 327 del 2001). La conclusione è obbligata: il decreto di esproprio non è revocabile. Avv. Rocco Baldassini